Riqualificazione energetica degli edifici
La riqualificazione energetica consiste nella realizzazione di opere volte a migliorare l'efficienza energetica degli edifici (civili e industriali) mediante l'utilizzo di materiali isolanti. Questo permette una sensibile riduzione di consumi per riscaldamento o raffrescamento con conseguente riduzione di emissione di CO2 nell'aria.
Sulle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti spetta una detrazione del 65%. L'agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall'Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall'Ires (Imposta sul reddito delle società).
ATTENZIONE! Importante Per tutti gli interventi agevolabili, esclusa l'installazione dei pannelli solari, l'edificio deve essere già dotato di impianto di riscaldamento, anche negli ambienti interessati dall'intervento.
L'agevolazione consiste in una detrazione dall'Irpef o dall'Ires ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.
In particolare, la detrazione, che è pari al 65% può essere richiesta per le spese sostenute fino al 31 Dicembre 2021, è riconosciuta se le spese sono state sostenute per:
Interventi sugli involucri degli edifici (strutture opache e infissi) -
(comma 345)
Sono detraibili le spese sostenute per interventi sull’involucro dell’edificio,
riguardanti le strutture opache verticali, le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) e le finestre, comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno e verso vani non riscaldati, che consentano di ottenere una riduzione della trasmittanza termica U, in base ai valori indicati nella tabella di cui all’Allegato B del DM 11 marzo 2008 (come modificata dal DM 26 gennaio 2010).
• la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
• il miglioramento termico dell'edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi)
• l'installazione di pannelli solari
• la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Tetto massimo e percentuale della detrazione: 60.000 euro 65%
Attenzione: non è più previsto l'obbligo di effettuare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate quando i lavori proseguono per più anni (Dlgs n. 175/2014 - semplificazioni fiscali)
Interventi di riqualificazione globale su edifici esistenti (comma 344)
Sono detraibili le spese sostenute per gli interventi che consentano di ottenere un fabbisogno annuo di energia per la climatizzazione invernale non superiore ai valori riportati nelle tabelle di cui all’Allegato A del DM 11 marzo 2008 (come modificato dal DM 26 gennaio 2010). La detrazione spettante per i lavori di riqualificazione globale non può cumularsi con quella relativa ai singoli interventi. Solo in caso di interventi per la climatizzazione invernale e contestuale installazione di pannelli solari, quest’ultima detrazione può aggiungersi a quella per la riqualificazione globale. Ad esempio la riqualificazione del tetto con contestuale installazione di pannelli solari o cambio del sistema di riscaldamento, si configura come un intervento di riqualificazione globale dell'edificio.
Tetto massimo e percentuale della detrazione: 100.000 euro 65%
ATTENZIONE
I titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali che utilizzano nell’esercizio della loro attività imprenditoriale (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 340/2008).
Per esempio, non possono usufruire dell’agevolazione le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili “merce” (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 303/2008).
Chi può usufruirne
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di
persone, società di capitali)
- le associazioni tra professionisti
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Dal 2018, inoltre, le detrazioni per tutte le tipologie di interventi di efficienza
energetica possono essere usufruite anche:
- dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti che hanno le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti e già operanti alla data del 31 dicembre 2013 nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”.
Le detrazioni spettano per gli interventi di efficienza energetica realizzati su
immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia
residenziale pubblica
- dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Quali spese
La detrazione spetta per le spese sostenute, e rimaste a carico del contribuente (per es. non incentivati dal Comune) per:
• interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in un’apposita tabella (i parametri cui far riferimento sono quelli definiti con decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). Il valore massimo della detrazione è pari a 100.000 euro
• interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. La condizione per fruire dell’agevolazione è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, in un’apposita tabella (i valori di trasmittanza, validi dal 2008, sono stati definiti con il decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d’ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre
• l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Il valore massimo della detrazione è di 60.000 euro
interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. La detrazione spetta fino a un valore massimo di 30.000 euro
• sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, con un limite massimo della detrazione pari a 30.000 euro
• interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, con un limite massimo della detrazione pari a 30.000 euro.
Tabella riassuntiva
Tipo di intervento: | Detrazione massima |
Riqualificazione energetica di edifici esistenti | 100.000 euro |
Riqualificazione sull'involucro di edifici esistenti (pareti, tetti, coperture) | 60.000 euro |
La detrazione d'imposta va suddivisa in 10 rate annuali da scalare sulle importi dovute per Irpef o Ires.