In presenza di amianto, gli obblighi dei proprietari di immobili, che siano civili o industriali, sono i seguenti:
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censimento;
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valutazione del rischio;
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predisposizione di un piano di controllo e manutenzione del materiale contenente amianto o eternit.
Censimento: cosa si intende con censimento?
La legge 257 del 1992 , ha disciplinato la cessazione dell'uso dell'amianto, ed in particolare l'articolo 12 comma 5 prevede l'istituzione di un registro presso le Asl locali di competenza, nel quale devono essere indicati i dati relativi all'ubicazione di materiali con presenza di amianto.Tale obbligo è a carico dei proprietari degli edifici. La mancata osservanza a tale obbligo è sanzionata dall'articolo 15 comma 3 della legge 257 del 1992, che prevede una sanzione amministrativa che oscilla tra euro 2.582 a euro 5.164.
Negli ultimi decenni, visto la crescente sensibilità verso il tema della pericolosità dell'amianto per la salute dell'uomo, le regioni si dono dotate di Piani Regionali amianto, in cui si evince la volontà di eliminare in maniera progressiva la presenza di manufatti in cemento amianto, presente sul territorio.
Su questo versante va sottolineato come i sindaci dei comuni, a cadenza ciclica, inviano lettere per sollecitare le persone a dichiarare la presenza o meno di manufatti in cemento amianto. Negli ultimi anni inoltre la tecnologia ci è venuta in soccorso con i droni, strane macchine volanti che sorvolano i territori e scattano bellissime fotografie, individuando le coperture ancora in cemento amianto.
Malgrado i provvedimenti restrittivi degli ultimi anni che hanno evitato l'ulteriore diffusione di questo materiale cancerogeno, c'è da segnalare però che le iniziative sopra esposte, risultano essere una goccia in un mare, perchè in Italia la presenza di amianto è ancora diffusissima, tanto che sono allo studio nuovi metodi di rilevazione della presenza di amianto, il telerilevamento.
Questo nuovo metodo è stato presentato come innovativo, socialmente utile, scientificamente rilevante, consente di rilevare anche bassa presenza di amianto. Vedremo nei prossimi anni lo sviluppo che avrà questa nuova metodologia e che risultati ci porterà.
Valutazione del rischio
Una volta stabilito che siamo in presenza di amianto, il proprietario dell'immobile deve fare una valutazione del rischio, sopratutto se lo stabile è occupato da persone.
In questa valutazione deve emergere lo stato di degrado dei manufatti in cemento amianto e la sua pericolosità per gli occupanti degli stabili e per gli abitanti le zone adiacenti.
Poniamo in particolare l'accento sulla valutazione dell'esposizione alle fibre di amianto, relativa agli occupati dell'edificio: in questa valutazione si devono tenere conto sia dello stato delle condizioni di installazione (lastre in cemento amianto di copertura, vasi di espansione) dei manufatti in cemento amianto e la misurazione della concentrazioni di fibre aerodisperse nell'ambiente.
Altro aspetto importante è la valutazione visiva del manufatto in cemento amianto, che fornisce indicazioni importanti sullo stato di degrado del manufatto in cemento amianto.
Da questa ispezione si possono rilevare alcuni fattori importanti, che sono:
- il tipo e le condizioni del materiale;
- i fattori che possono determinare un futuro degrado del manufatto;
- la diffusione delle fibre e l'esposizione alle fibre di amianto delle persone.
Negli ambienti di lavoro il titolare deve redigere la valutazione dei rischi in base all'art.17 del D.Lgs. 81/2008, che oltre a contenere i dati della valutazione dei rischi, mette in atto le misure di prevenzione e protezione attuate e il programma per garantire un miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
Naturalmente i risultati della valutazione dei rischi devono essere portati a conoscenza dei lavoratori, sia a livello di informazione, ma anche con attività formative per la gestione del rischio.
Gli obblighi fin qui citati sono a carico del datore di lavoro; nel caso di mancata osservanza sono sanzionabili e penalmente perseguibili.
Predisposizione di un piano di controllo e manutenzione del materiale contenente amianto
Ok ho l'amianto o l'eternit sulla testa, ho fatto le valutazioni, ho spiegato tutto ai miei dipendenti, e adesso?
Adesso bisogna redigere un piano di controllo e manutenzione. Che cos'è? Presto detto: come prima cosa bisogna redigere una scheda, in base all'allegato 5 del D.M. 06/09/1994 in cui si elencano i manufatti in cemento amianto, la loro ubicazione. lo stato di degrado (vedi censimento sopra descritto) etc, etc.
In questa chiamiamola "scheda anagrafica del manufatto in cemento amianto", bisogna annotare periodicamente le condizioni del materiale in amianto cemento, individuare gli eventuali fattori di deterioramento o danneggiamento e adottare quelle misure idonee a mantenere in buone condizioni il manufatto incriminato. In sostanza gli obiettivi di questo piano sono quelli di tenere sotto controllo ciò che è potenzialmente dannoso.
Visto che anche questa incombenza è a carico del datore di lavoro, quest'ultimo può nominare un responsabile a cui delegare questa funzione.
Il punto 4 del D.M. 06/09/1994 elenca in maniera precisa quali sono i compiti del responsabile amianto, sia il datore di lavoro stesso, che persona delegata.
Nota particolare: oltre a tenere d'occhio l'amianto, valutare i fattori esponenziali di possibili rilascio di fibre nell'ambiente, bisogna anche stare attenti ad eventuali interventi manutentivi in prossimità o su manufatti in cemento amianto, questo per evitare eventuali danneggiamenti e quindi la dispersione di fibre di amianto nell'aria.