bonifica amianto

Leggi e metodi di bonifica del cemento amianto (eternit)

Introduzione

L’adattamento ai regolamenti presenti in Europa sulla cessazione dell’impiego dell’amianto, è stata recepita nel nostro paese con la legge n. 257 del 27/3/1992. Nel settore di nostra competenza il manufatto edile dove è presente l’amianto è il Cemento-Amianto, chiamato comunemente Eternit. L’eternit viene utilizzato per la costruzione di canne fumarie, tubazioni, di lastre piane ed ondulate, idonee per opere di copertura e di tamponamento. Per quanto riguarda strutture esterne, il decadimento dovuto ad elementi atmosferici causa un deterioramento sulla superficiale delle lastre, e conseguente rilascio nell’ambiente dei suoi componenti. L’amianto è il silicato a fibre, parecchio friabili e facilmente si suddividono in fibrelle così piccole che un milione di miliardi di esse potrebbero stare in un grammo. Il rischio sanitario a cui è sottoposto l’organismo umano è sfortunatamente conosciuto, visto che il respirare fibre di amianto, oltre un certo livello, potrebbe creare mali gravissimi all’apparato respiratorio.

Commento alla 257: Come smaltire l'amianto.

Le imprese che effettuano azioni di risanamento hanno l’obbligo di seguire la norma di informare le Aziende Sanitarie Locali sui lavori eseguiti, sul genere di scarto da smaltimento eternit, nonché sui controlli sanitari per il personale addetto ai lavori. b) Sarà effettuato un censimento regionale di strutture contenenti amianto in attività, con analisi di possibili situazioni rischiose dovute alla sua esistenza; verranno stabiliti luoghi per raccolta rifiuti in amianto a scopo di eliminazione. c) Viene autorizzato lo smaltimento di prodotti con Amianto, in caso non si possa ricorrere a tecniche di fissaggio. (Art. 12 comma 3). d) Istituisce l’albo delle imprese che operano per lo smaltimento. e) Stabilisce che i rifiuti di amianto siano classificati speciali/tossici e nocivi in relazione alle loro caratteristiche fisiche e di composizione. f) Dispone l’istituzione di un registro, presso le A.S.L., su cui venga specificata la posizione di amianto negli stabili, col vincolo per i proprietari degli immobili di comunicare i dati relativi. Sempre in tema di normativa dobbiamo citare il D.L. n. 277/1991 il quale stabilisce le regole per sicurezza di incaricati sui pericoli derivati dall’esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro. In questo D.L., che recepisce la normativa Europea, è contenuto un capitolo sull’amianto nel quale si tratta esaurientemente sui limiti di esposizione, sulle norme di prevenzione e controllo sanitario, nonché sulle metodologie da seguire per i lavori di demolizione e di rimozione. In data 29/9/94 è stato pubblicato il decreto del 6 Settembre 1994 dal titolo: ” Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’articolo 6, comma 3, e dell’articolo 12, comma 2, della legge 27/3/92 n. 257″, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto. In tale normativa si parla di pericoli, di metodi di analisi, controllo, manutenzione e bonifica dei materiali contenenti amianto presenti nella struttura edile. Vengono stabilite regole per localizzarlo, le caratteristiche dell’edificio, si dividono gli elementi relativamente alla loro integrità. Particolarmente, per la copertura in cemento/amianto si espongono i metodi di bonifica (rimozione, confinamento, incapsulamento amianto), e le indicazioni di come eseguirle.

Ciò che deriva dalle norme attuali

La presenza di oggetti in cemento-amianto deve essere denunciata alla A.S.L. competente o al comune in cui si trova il manufatto in amianto cemento, da parte del proprietario o dell’amministratore con la conseguenza di dover attuare dei controlli periodici delle strutture, al fine di analizzare la liberazione di fibre nell’area. Visto che nei successivi 10-20 anni dall’installazione è prevedibile che venga effettuato un lavoro di mantenimento del tetto si è obbligati a fornire il piano di lavoro all’A.S.L. che entro i termini previsti dovrà dare un parere in merito.

Tipi di intervento: come smaltire l'amianto

In relazione al livello di degrado della copertura il lavoro da eseguire può contemplato in differenti aspetti.
1) Se esiste una mancanza di coesione che comporta complicazioni strutturali è possibile considerare una completa rimozione dell’amianto in copertura. Considerando questo è d’obbligo adempiere alla legge numero 257 riguardante l’impresa autorizzata al lavoro. Deve essere previsto un fissaggio preliminare allo smantellamento, al fine di limitare lo scambio di fibre con l’ambiente. E’ certamente la soluzione più complessa e più costosa, che implica anche lo smaltimento in discarica autorizzata.
2) Sempre nel caso di degrado con problemi strutturali è possibile analizzare una seconda soluzione, che prevede comunque di bloccare lo sfarinamento superficiale in modo permanente per poi ricoprire quanto già presente con altra installazione meno pesante, di alluminio precedentemente verniciato. Anche in questo caso pur evitando i costi di demolizione e di smaltimento è prevedibile un onere piuttosto gravoso.
3) Nel caso in cui il manufatto abbia ancora la sua efficienza strutturale, può bastare un lavoro per assicurare le fibre. Si capisce che quest’ultima soluzione è la più attraente, e possiamo affermare con certezza che serve, nella maggior parte dei casi, a non ritrovarsi in casi dove le azioni suddette siano necessarie dato che protegge il manufatto dagli agenti atmosferici e lo preserva nel tempo evitando in futuro lo smaltimento del materiale contenente amianto.

Incapsulamento amianto-cemento (eternit)

L’incapsulamento amianto delle lastre di eternit ha come scopo principale quello di bloccare il rilascio delle fibre nell’ambiente in modo permanente. Come tutte le pitturazioni di manufatti esposti all’esterno non è possibile escludere il suo scopo ornamentale, nonostante che, comunemente, la visione della superficie pitturata non è poi così immediata come potrebbe essere quella di una facciata. Come tutti i supporti sottoposti a stati di esposizione pesante, è il caso di discutere del lavoro di tinteggiatura, in quanto i prodotti da utilizzare sono in genere quattro, il fissativo, consolidante e più mani di guaina liquida protettiva. I fissativi dovranno avere caratteristiche di elevata penetrazione nel supporto, forte potere di coesione, elevata resistenza all’acqua e agli alcali. Riepilogando i fissativi dovranno assicurare la stabilizzazione del livello superficiale del sostegno, facendo così azione di collegamento tra la matrice cementizia e le fibre di amianto. Le resine di finitura dovrà essere idonea a resistere all’esterno, in condizioni di massima severità, in quanto un tetto è in condizione di essere pesantemente colpito dai raggi solari, pioggia, gelo, agenti atmosferici in genere. Dovrà essere di facile utilizzo, di colori preferibilmente chiari con applicazione ad airless oppure a rullo. Sarà dotata di buona elasticità, basso grado di sfarinamento, bassa presa di sporco. Sarà applicata in due strati, sarà di facile manutenzione.

Certificazione UNI 10686

L’entrata in vigore della norma UNI 10686 ha permesso di qualificare i prodotti per incapsulare stabilendo delle norme per l’attestazione, così sarà gestita da istituzioni preparate e riconosciute che operano secondo la stessa procedura tecnica ed operativa valida su tutto il suolo italico. In base a tali norme il lavoro di incapsulamento è sottoposto prima di tutto ad un controllo dell’aderenza sul supporto, e quindi a prove di impermeabilità all’acqua, prove di resistenza a cicli di gelo-disgelo, prove di sole-pioggia (Heat rain) e di invecchiamento accelerato UVB/condensa. Al termine delle prove, vengono effettuati tutti i controlli finali previsti dalla norma e solamente le fasi che superano positivamente questi controlli potranno identificarsi come aderenti alla normativa UNI 10686. L’attestazione che si ottiene perciò è parecchio importante perché testimonia che il ciclo incapsulante è in grado di conferire al supporto amianto-cemento tutte quelle caratteristiche che ne permetteranno il mantenimento in esercizio in condizioni di sicurezza e di durata nel tempo. Nel settore delle “fasi di incapsulamento per ricopertura” la normativa UNI 10686 contempla che lo spessore di pittura applicata sia di almeno 250 micron per cui non possono essere sottoposti a tale certificazione cicli a basso spessore. Riteniamo tuttavia che anche queste fasi di trattamento, posseggano un valore tecnico testimoniato da esperienze positive, e che siano proponibili quando non sia richiesta la certificazione, solamente per l’applicazione su strutture che forniscano proprietà idonee al loro uso.

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